La Legge 209/05 regolamenta il settore assicurativo.
L’Art. 156 comma 1 recita che l’attività professionale di perito assicurativo e la stima dei danni alle cosa derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motori e dai natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo nazionale dei Periti Assicurativi (art. 157).
Il comma 2 invece riferisce che le imprese assicurative possono effettuare direttamente l’accertamento e la stima alle cosa derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
Il comma 3 prevede che nell’esecuzione dell’incarico i periti assicurativi devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.
In questo contesto si evince che il Perito Assicurativo rappresenta un valore aggiunto a disposizione della collettività a dimostrazione della necessaria terzietà nella corretta gestione dell’evento verificatosi.